Un’estate di aggiornamenti sui bonus edilizi
L’estate è trascorsa e le novità sui bonus edilizi non si sono fermate neppure nel caldo mese di agosto. Diversi i quesiti e tante le risposte interpretative per norme che sono ancora in piena evoluzione, ma che promettono di cambiare – almeno in parte – il volto del patrimonio costruito dell’Italia. Come promesso ai nostri lettori e agli acquirenti della guida di 100 Idee per Ristrutturare (diffusa anche con Ville&Casali e Casa Naturale e acquistabile online su questo stesso sito) forniremo un costante aggiornamento sulle novità che via via riguardano l’applicazione operativa delle misure di agevolazione.
Per cambiare e rinnovare il costruito, in un’ottica di maggiore efficienza, sostenibilità e salubrità nonché bellezza, siamo convinti che sia necessario passare prima di tutto dalla consapevolezza dei committenti. Con il nostro lavoro vogliamo contribuire a un uso informato dei bonus. Ecco allora le principali novità che, con l’aiuto della nostra esperta Paola Triaca, ingegnere edile e titolare dello studio TEC ENGINEERING, abbiamo isolato per voi e vi raccontiamo, agevolazione per agevolazione.
SUPERBONUS
CILAS
Questo aggiornamento lo avevamo già anticipato nella guida cartacea, ma il via libera alla revisione della norma era proprio a cavallo con la nostra chiusura editoriale. A differenza del passato, non è più necessario produrre il cosiddetto stato legittimo dell’immobile per fruire del Superbonus 110%, ma basta la CILAS. Si tratta di un modello unico e semplificato (anche rispetto alla classica CILA), un modulo di 8 pagine in cui si deve specificare la tipologia di intervento trainante per il quale si richiede l’agevolazione, ovvero se sia di riqualificazione energetica oppure per rendere antisismica la struttura.
Il complesso degli interventi da effettuare dovrà essere descritto in poche righe attraverso un elaborato progettuale e non sarà richiesto allegare la documentazione grafica e nemmeno consegnare al termine dei lavori la SCA (segnalazione certificata di agibilità). Inoltre, qualora vi sia difformità tra lavori dichiarati nella CILA e i lavori eseguiti, sempre se questi sono stati effettuati nel rispetto della normativa del Superbonus 110%, sarà possibile integrare la documentazione al termine della ristrutturazione. Importante è tenere a mente che la CILAS è stata pensata e introdotta solo per il Superbonus 110% e non è valida per la richiesta del bonus facciate o di altri contributi simili.
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Con la risposta 557 l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente ribadito che per usufruire dell’incentivo 110% relativo ai lavori di efficientamento energetico l’immobile, ante lavori, deve essere dotato di impianto di riscaldamento. Con questa precisazione vengono esclusi dall’incentivo tutte le opere volte al cambio di destinazione d’uso da immobile accessorio non riscaldato a residenza. Si fa riferimento cioè agli interventi che determinano la realizzazione di un’abitazione derivante dalla ristrutturazione di un deposito, magazzino, fienile che all’inizio dei lavori si presentava privo di impianto di riscaldamento. E’ possibile invece, se il territorio su cui è edificato l’immobile rientra nei casi previsti dalla normativa, accedere all’incentivo Sismabonus per le lavorazioni di riduzione del rischio sismico.
SOSTITUZIONE INFISSI
Il Superbonus 110% può essere applicato alla sostituzione degli infissi anche quando questi vengono installati nell’edificio con posizione e dimensioni diverse, ma a patto che non si tratti di una nuova installazione e che la superficie totale sia uguale o minore alla precedente. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 524 del 30 luglio 2021.
La sostituzione degli infissi resta uno dei lavori trainati dalla maxi detrazione, ammissibile solo se l’intervento è eseguito insieme ai lavori di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico di un edificio.
Ricordiamo che le spese comprese nell’agevolazione riguardano la fornitura, l’installazione di finestre, infissi, scuri, persiane, avvolgibili, vetrate, ovvero tutte le tipologie di serramenti, compresi porte e portoni, in grado di assicurare un miglioramento del rendimento energetico rispetto a quelli installati in precedenza. La misura è applicabile sia ai condomini che alle case unifamiliari.
L’intervento deve sostituire gli elementi già esistenti o sue parti; riguardare stanze o vani riscaldati, e quindi proteggerli verso l’esterno o verso vani non riscaldati; assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di legge.
BONUS FACCIATE
Il bonus facciate è applicabile anche al rifacimento dei parapetti dei balconi così come per i corpi illuminanti a soffitto o a parete. Il chiarimento è arrivato dall’Agenzia delle Entrate, con la Risposta 15 luglio 2021, n. 482.
La misura di agevolazione – lo ricordiamo – è condizionata al fatto che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del Dm n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Ai fini del riconoscimento dello sconto, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.
Siccome i lavori su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni, o relativi alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata sono lavori riconducibili al decoro urbano, allora ecco che l’Agenzia li ha riconosciuti tra gli interventi ammessi all’agevolazione fiscale.
La possibilità di realizzare interventi agevolati sugli elementi dei balconi ha, del resto, creato più di un dubbio applicativo sulla misura, cui l’Agenzia delle Entrate ha risposto in vari interpelli. Già nei mesi scorsi, era stato ad esempio chiarito che il Bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone (parapetti), trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso. La detrazione non spetta, al contrario, per il rifacimento di terrazzi e lastrici solari, che sono invece pareti orizzontali.
Quanto, invece, all’installazione di corpi illuminanti a soffitto o a parete, in corrispondenza degli stessi balconi, al fine di dare risalto all’architettura dell’edificio anche nelle ore notturne, l’agevolazione spetta solo in presenza di motivi “tecnici”, da verificare nel caso concreto.
Questo articolo costituisce un aggiornamento della guida Rinnovare la Casa con i Bonus disponibile qui.
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